Recupero crediti: il Garante, no a comportamenti che ledono la dignità
Il Garante per la privacy ha adottato un provvedimento a carattere generale con il quale ha prescritto alle società di recupero crediti e a quanti - finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi, compagnie telefoniche - svolgono tale attività direttamente, le misure alle quali attenersi per non incorrere in illeciti e per rispettare i principi posti a tutela dei diritti dei cittadini.
Le prescrizioni del Garante
Non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale. Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l´interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest´ultimo.
Non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale. Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l´interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest´ultimo.
Non si deve far riscorso a telefonate preregistrate perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza.
Illecita è pure l´affissione da parte degli incaricati del recupero crediti di avvisi di mora sulla porta di casa, modalità questa che rende possibile la diffusione dei dati personali dell´interessato ad una serie indeterminata di soggetti.
Non si deve inoltre rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione, come può accadere con l´utilizzo di cartoline postali o con l´invio di plichi recanti all´esterno la scritta "recupero crediti" o formule simili. É necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche.
Gli incaricati delle società non possono usare altri dati se non quelli assolutamente necessari all´esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici).
Una volta assolto l´incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati.
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